Art. 692.

Art. 692.

Detenzione di misure e pesi illegali

Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.

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