Art. 44.

Art. 44.

Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

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