Art. 44.
Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).