Art. 60.
(( (Durata). ))
((
1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata))