Art. 101.

Art. 101.

Costitutore

1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta';

b) la persona che e' il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

Torna all indice del CPI