Art. 20.

Art. 20.

Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, (( deteriorati, )) danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

Torna all indice del Codice dei beni culturali