Art. 53.
Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non (( nei limiti e con le modalita )) previsti dal presente codice.