Art. 3.

Art. 3.

Base imponibile

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (127)

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;

c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314;

d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali; (146)

d-quater) ((i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter)).

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

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AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che la seguente modifica "ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla predetta data restano in vigore le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto".

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AGGIORNAMENTO (83)

La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica".

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AGGIORNAMENTO (84)

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

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AGGIORNAMENTO (95)

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs 23 dicembre 1999, n. 505 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art.2, commi 1, 1-bis e 1-ter conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter , nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

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AGGIORNAMENTO (119)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 349, lettera a)) che a decorrerre dal 1 gennaio 2005, nell'articolo 3, comma 1 del presente articolo, le parole: "nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12".

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AGGIORNAMENTO (127)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006".

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AGGIORNAMENTO (146)

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

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