Art. 71.

Art. 71.

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche' i veicoli blindati.

3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonche' le modalita' per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a cio' non osta il diritto comunitario, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite – Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa e' ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)) (4)

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

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AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

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AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

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AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

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AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

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AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

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AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

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AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

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AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

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AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

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AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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PaginaArt. 71.PaginaArt. 1.PaginaCAPO III – VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sez. I – NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE § 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE (Artt. 71-74 Codice della Strada)PaginaArt. 227.PaginaArt. 228.PaginaArt. 3.PaginaTitolo I – DISPOSIZIONI GENERALI § 1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE (Artt. 1-3 Codice della Strada)PaginaArt. 213.PaginaArt. 214.PaginaArt. 216.PaginaArt. 217.PaginaArt. 218.PaginaArt. 195.PaginaArt. 184.PaginaArt. 185.PaginaArt. 186.PaginaArt. 186-bis.PaginaArt. 188.PaginaArt. 189.PaginaArt. 190.PaginaArt. 191.PaginaArt. 193.PaginaArt. 177.PaginaArt. 178.PaginaArt. 179.PaginaArt. 180.PaginaArt. 181.PaginaArt. 182.PaginaArt. 183.PaginaArt. 168.PaginaArt. 169.PaginaArt. 170.PaginaArt. 171.PaginaArt. 172.PaginaArt. 173.PaginaArt. 174.PaginaArt. 175.PaginaArt. 176.PaginaArt. 161.PaginaArt. 162.PaginaArt. 163.PaginaArt. 164.PaginaArt. 165.PaginaArt. 166.PaginaArt. 148.PaginaArt. 167.PaginaArt. 149.PaginaArt. 150.PaginaArt. 152.PaginaArt. 153.PaginaArt. 154.PaginaArt. 155.PaginaArt. 156.PaginaArt. 157.PaginaArt. 160.PaginaArt. 142.PaginaArt. 143.PaginaArt. 144.PaginaArt. 145.PaginaArt. 146.PaginaArt. 147.PaginaArt. 141.PaginaArt. 132.PaginaArt. 133.PaginaArt. 134.PaginaArt. 135.PaginaArt. 115.PaginaArt. 116.PaginaArt. 117.PaginaArt. 118.PaginaArt. 120.ApprofondimentoMisure di prevenzione e guida senza patente mai conseguita: il reato resta applicabile (Cass. 7453/2026)ApprofondimentoRC auto scaduta: riduzione della sanzione per rinnovo entro quindici giorni (Cass. 5660/2026)ApprofondimentoGuida senza patente e misure di prevenzione (Cass. 29068/2026)PaginaArt. 402.PaginaArt. 377.PaginaArt. 378.PaginaArt. 361.PaginaArt. 330.PaginaArt. 331.PaginaArt. 268.PaginaArt. 264.PaginaArt. 239.PaginaArt. 192.PaginaArt. 72.PaginaArt. 73.PaginaArt. 44.PaginaArt. 46.PaginaArt. 51.PaginaArt. 26.PaginaArt. 14.PaginaArt. 11.PaginaArt. 5.PaginaArt. 235.PaginaArt. 232.PaginaArt. 4.PaginaArt. 229.PaginaArt. 231.PaginaArt. 212.PaginaArt. 158.