Art. 164.

Art. 164.

(Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili) 1. Le lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilita' del senso di marcia su de- terminate corsie di una carreggiata suddivisa in tre o piu' corsie oppure su determinati varchi di stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente al di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano due luci: a) luce rossa, a forma di X su fondo nero, posta a sinistra; b) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo nero con la punta diretta verso il basso, posta a destra. 2. Nel caso di carreggiate suddivise in tre o piu' corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci di cui al comma 1 devono essere integrate da una luce a forma di freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi verso la direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante (figg. II.458 e II.459). 3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere collocata, coerentemente con il senso di marcia, anche sulle corsie non reversibili.

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