Art. 11.

Art. 11.

Composizione del gruppo

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), (( 34, comma 1, lettera f), 35-bis, comma 1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f) ));

a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o ((un gestore autorizzato)), individuate ai sensi della lettera b);

b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' altre attivita' finanziarie o attivita' connesse e strumentali, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico: 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da ((un gestore autorizzato)); 2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o ((un gestore autorizzato)).

1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.

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