Art. 56-bis.
(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ((e dell'alta dirigenza)) ).
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob puo' disporre la rimozione ((e ordinare il rinnovo)) di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, ((dei gestori autorizzati o)) delle relative societa' capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). ((Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila.)) Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (73)
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea ((della societa' di cui al comma 1)) o della societa' capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
2-bis. ((Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo', inoltre, ordinare la rimozione di uno o piu' componenti dell'alta dirigenza della societa' di cui al medesimo comma 1.))
2-ter. ((La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della societa'.))
3. Resta salva la possibilita' di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.
3-bis. ((Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, e dell'articolo 12, comma 5-ter se sufficiente per porre rimedio alla situazione.))
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".