Art. 62-undecies.

Art. 62-undecies.

(( (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti).))

1. ((I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita', o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.))

Torna all indice del TUF - Testo unico della finanza