Art. 65-septies.
(Obblighi informativi e di comunicazione)
1. La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalita' di adempimento.
2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.))
3. Fermi restando gli obblighi previsti dal comma 1, i gestori delle sedi di negoziazione segnalano senza indugio alla Consob le violazioni significative delle regole del mercato o le condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, nonche' le conseguenti iniziative assunte.
4. I gestori delle sedi di negoziazione segnalano altresi' senza indugio alla Consob gli atti che possono indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.
5. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob le informazioni pertinenti per le indagini e per l'accertamento degli abusi di mercato nei sistemi gestititi, e offrono piena assistenza in relazione agli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28)). (73)
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".