Art. 66.1.
(( (Condizioni particolari relative all'ammissione di azioni alla negoziazione). ))
1. ((I gestori dei mercati regolamentati stabiliscono che la capitalizzazione di mercato prevedibile della societa' le cui azioni sono oggetto della richiesta di ammissione alla negoziazione o, qualora questa non sia valutabile, il capitale e le riserve di tale societa', compresi l'utile e la perdita, dell'ultimo esercizio siano pari ad almeno 1 milione di euro o un importo equivalente in una valuta nazionale diversa dall'euro.))
2. ((Il comma 1 non si applica all'ammissione alla negoziazione di azioni fungibili con azioni gia' ammesse alla negoziazione.))
3. ((La Consob disciplina con regolamento gli obblighi a cui sono tenuti i mercati regolamentati relativamente alle domande di ammissione alla negoziazione di azioni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.)) ((134))
—————
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il presente articolo si applica a decorrere dal 6 giugno 2026.