Art. 79-decies.
(( (Definizioni).))
((
1. Nel presente titolo si intendono per:
a) «autorita' rilevanti»: le autorita' indicate nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.
))