Art. 13.

Art. 13.

Albo

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche ((di Stato terzo)), nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

Torna all indice del TUB - Testo unico bancario

Potrebbero interessarti anche