Art. 58-septies.

Art. 58-septies.

(( (Misure e poteri di vigilanza).))

1. ((Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d'Italia per assicurarne la piena conformita' alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione.))

2. ((Per i fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' imporre, tra l'altro, che le succursali:))

a) ((soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidita';))

b) ((rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile;))

c) ((limitino l'ambito delle attivita' che esercitano e il numero delle relative controparti;))

d) ((riducano il rischio connesso alle attivita', ai prodotti e ai sistemi, comprese le attivita' esternalizzate, e cessino di esercitare tali attivita' o di offrire tali prodotti;))

e) ((rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall'articolo 58-quinquies, commi 1 e 2;))

f) ((pubblichino informazioni.))

3. ((La Banca d'Italia puo' imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attivita' o la limitazione dell'operativita' in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilita' finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.))

4. ((La Banca d'Italia, previa consultazione dell'ABE e delle autorita' competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all'articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, puo' richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:))

a) ((la succursale ha svolto o svolge attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all'articolo 14-bis, comma 7;))

b) ((la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero e' stata valutata dalla Banca d'Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilita' finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia;))

c) ((l'importo aggregato delle attivita' di tutte le succursali nell'Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo e' pari o superiore a 40 miliardi di euro o l'importo delle attivita' della succursale di banca di Stato terzo in Italia e' pari o superiore a 10 miliardi di euro.))

5. ((La Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d'Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilita' finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.))

6. ((La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.)) ((118))

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AGGIORNAMENTO (118)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto".

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