Art. 60-bis.

Art. 60-bis.

Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo

1. Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione e' rilasciata e l'esenzione e' concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorita' competente per la vigilanza consolidata o con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista.

2. L'autorizzazione e' rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria su base consolidata;

b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;

c) i soggetti che detengono nella societa' di partecipazione finanziaria o nella societa' di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di partecipazione finanziaria o nella societa' di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;

e) non sussistono, tra la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3. ((Le societa')) di partecipazione finanziaria o le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la societa' di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la societa' di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a societa' bancarie e finanziarie;

b) la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista non e' stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

c) ((e' designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea,)) per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria su base consolidata;

d) lo statuto prevede espressamente che alla societa' di partecipazione finanziaria o alla societa' di partecipazione finanziaria mista e' preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilita' di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle societa' bancarie e finanziarie controllate;

e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.

3-bis. ((La societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. In tal caso, l'istanza di autorizzazione e' presentata contestualmente all'istanza di esenzione presentata ai sensi del comma 3.))

3-ter. ((Alle societa' di partecipazione finanziaria e alle societa' di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-bis) ed e) di tale articolo.)) ((118))

4. La societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l'esenzione previste dal comma 3.

5. La revoca dell'autorizzazione e' disposta nei seguenti casi:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata;

b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

c) e' disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 99.

6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

7-bis. ((Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7.))

8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorita' entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la questione e' trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalita' di presentazione dell'istanza, ((al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19 e 57-bis)), ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.

10. Nel caso di societa' di partecipazione finanziaria o di societa' di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista. (97) —————- AGGIORNAMENTO (97) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

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AGGIORNAMENTO (118)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "L'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, e l'articolo 60-bis, comma 3-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente decreto, si applicano alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 26. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa, e non si applica l'articolo 60-bis, comma 3-ter, introdotto dal presente decreto".

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