Art. 69-vicies-semel.

Art. 69-vicies-semel.

(Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza)

1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia puo' disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle societa' capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70. (97) ((118))

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della societa' di cui al comma 1 con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o piu' componenti dell'alta dirigenza della societa' di cui al comma 1.

4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della societa'.

5. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98. (97) ((118))

6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.

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AGGIORNAMENTO (97)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 41, lettera a)) che al comma 1, primo periodo del presente articolo, le parole «delle banche o societa' capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle societa' indicate all'articolo 69.2». Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 41, lettera e)) che al comma 5 del presente articolo, le parole «capogruppo agli articoli 70 e 98» sono sostituite dalle seguenti: «capogruppo italiana o di una della societa' indicate all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98.

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AGGIORNAMENTO (118)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera pp)) che "all'articolo 69-vicies-semel: 1) al comma 1, le parole: «delle societa' indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»; 2) al comma 5, le parole: «di una della societa' indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;".

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