Art. 96-bis.4.
(( (Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia). ))
((
1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.
))