Art. 126-octies.
(Denominazione valutaria dei pagamenti)
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore e' offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso ((uno sportello automatico o presso)) il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione ((…)) comunica ((al pagatore)) tutte le spese e il tasso di cambio che sara' utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.