Art. 128-quinquies.

Art. 128-quinquies.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilita' e professionalita', compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il controllo;

d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169));

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

((

1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

))

2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ((ai commi 1 e 1-bis.)), all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale. (37) (38)

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AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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