Art. 18.

Art. 18.

(Personale dell'amministrazione marittima)

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.

Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.