Art. 70.

Art. 70.

(Impiego di navi per il soccorso)

Ai fini dell'articolo precedente, l'autorita' marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

Le indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.