Art. 100.
(Regolamenti locali)
Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna localita' sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Art. 100.
(Regolamenti locali)
Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna localita' sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
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