Art. 117.
(Personale tecnico delle costruzioni navali)
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende: 1) gli ingegneri navali; 2) i costruttori navali; 3) i maestri d'ascia e i calafati.
Art. 117.
(Personale tecnico delle costruzioni navali)
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende: 1) gli ingegneri navali; 2) i costruttori navali; 3) i maestri d'ascia e i calafati.
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