Art. 151.
(Rinnovazione dell'atto di nazionalita')
L'atto di nazionalita' deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.
Art. 151.
(Rinnovazione dell'atto di nazionalita')
L'atto di nazionalita' deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.
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