Art. 152-bis.

Art. 152-bis.

((Iscrizione provvisoria)

).

(Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione: a) copia del titolo di proprieta'; b) copia del passavanti provvisorio; c) copia del certificato di stazza; d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami; e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero; f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonche' l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.

La provvisorieta' della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione).