Art. 170.
(Contenuto del ruolo di equipaggio)
Il ruolo di equipaggio deve contenere: 1) il nome della nave; 2) il nome dell'armatore; 3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267; 4) l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento; 5) l'elenco delle persone dell'equipaggio, con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso; 6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.