Art. 180.

Art. 180.

(Verifiche ed ispezioni)

(Il comandante del porto, o l'autorita' consolare, puo' in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.)

Le predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.