Art. 192.

Art. 192.

(Imbarco di passeggeri infermi)

L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumita' delle persone a bordo e' sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.

A norma dei regolamenti stessi puo' essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorita',l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.