Art. 204.

Art. 204.

(Matrimonio (e unione civile)

in imminente pericolo di vita).

Il comandante della nave marittima puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile (e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.).