Art. 210.

Art. 210.

(Trasmissione degli atti alle autorita' competenti)

Le autorita' marittime o consolari trasmettono alle autorita', competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore del Re Imperatore un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale.

Analogamente trasmettono alle predette autorita' copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.