Art. 229.
(Tariffe)
Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalita' dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.
In caso di contravvenzione l'autorizzazione puo' essere revocata.
Art. 229.
(Tariffe)
Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalita' dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.
In caso di contravvenzione l'autorizzazione puo' essere revocata.
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