Art. 284.

Art. 284.

(Effetti della mancanza di pubblicita')

In mancanza della pubblicita' prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.

Le successive variazioni e lo scioglimento della societa', fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

In mancanza della pubblicita' prescritta nell'articolo 282, il gerente e' personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.