Art. 339.

Art. 339.

(Indennita' per riduzione delle razioni dei viveri)

Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro. Se la riduzione e' determinata da causa a lui imputabile, l'armatore e' tenuto anche al risarcimento dei danni.