Art. 343.
(Casi di risoluzione di diritto del contratto)
Il contratto di arruolamento si risolve di diritto: 1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilita' assoluta della nave ovvero di innavigabilita' per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda; 2) in caso di perdita della nazionalita' della nave; 3) in caso di vendita giudiziale della nave; 4) in caso di morte dell'arruolato; 5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non puo' riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo; 6) quando l'arruolato e' fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave; 7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato; 8) in caso di revoca da parte dell'esercente la potesta' o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto; 9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorita'; 10) quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.