Art. 345.
(Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'armatore)
L'armatore ha facolta', in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato. (44)
—————AGGIORNAMENTO (44) La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.