Art. 371.

Art. 371.

(Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave)

I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.