Art. 460.

Art. 460.

(Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico)

La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare: a) il nome e il domicilio del vettore; b) il nome e il domicilio del caricatore; c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza e' nominativa, il nome e il domicilio del destinatario; d) la natura, la qualita' e la quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li contrassegnano; e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi; f) il luogo e la data di consegna. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare: g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalita' della nave; h) il luogo e la data di caricazione.