Art. 506.

Art. 506.

(Intervento dell'autorita' marittima)

Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero (dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee).