Art. 594.

Art. 594.

(Partecipazione delle parti al processo)

Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, puo' autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.