Art. 600.

Art. 600.

(Funzioni del consulente tecnico)

Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.

Del parere del consulente e' compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.