Art. 673.

Art. 673.

(Facolta' di liberare la nave)

Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo titolo e non e' personalmente obbligato verso creditori privilegiati o ipotecari, ha facolta' di liberare la nave o i carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito sorto anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.