Art. 687.
(Amministrazione dell'aviazione civile)
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorita' di regolazione tecnica, (certificazione, vigilanza e controllo) nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualita' aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.
(Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative.)