Art. 689.
((Vigilanza sul traffico nazionale all'estero)
) (La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorita' consolare.)
Art. 689.
((Vigilanza sul traffico nazionale all'estero)
) (La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorita' consolare.)
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