Art. 694.

Art. 694.

((Aeroporti)

privati).

Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali (e delle convenzioni) vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di (aeroporti) e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.