Art. 713.
((Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea)
) (Le aree in prossimita' di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.)