Art. 729.

Art. 729.

(Rimozione di relitti)

Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un (aeroporto) della circoscrizione, il ENAC ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione.

Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non e' sufficiente a coprire le spese, il proprieterio e' tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.

Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari sull'aeromobile.

Nei casi di urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.