Art. 798.
((Obbligo di assicurazione)
) (L'aeromobile non puo' circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validita' le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.)
Art. 798.
((Obbligo di assicurazione)
) (L'aeromobile non puo' circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validita' le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.)
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